Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical error in lower court's fact-finding reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Fico Domenico inadmissible, upholding the second-instance conviction for robbery. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical, but the court noted that cassation judges cannot re-evaluate factual elements or adopt new fact-finding parameters. Consequently, the appeal was rejected because the appellate court's reasoning was consistent with the first instance and free from manifest illogicality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.: In cassation proceedings, the reviewing court is barred from re-examining factual elements or adopting new fact-finding parameters, and an appeal based solely on alleged illogicality in the lower court's reasoning is inadmissible if no manifest error exists.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICO DOMENICO nato a CORIGLIANO CALABRO il 17/06/2001 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza emessa in data- 18/1/2022, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Castrovillari in data 25/6/2021, che aveva condannato alle pene di legge FICO DOMENICO in ordine al reato di rapina allo stesso contestato. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601 — 01); che nel caso di specie il giudice di appello con valutazione conforme a quella di primo grado ha ampiamente esplicitato le ragioni della condanna esponendo la piattaforma probatoria a pagina 8 della motivazione senza incorrere in alcuna illogicità tanto più manifesta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2022