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Ordinanza — n. 3648/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated robbery sentence for lack of sufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3648/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Lucera Cristian inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Lucera challenged the lower court's sentencing for alleged lack of reasoning regarding the security measure, arguing the judgment failed to address specific statutory elements. The court rejected this claim, holding that a decision is valid if it logically applies relevant factors without needing to list every single element of the law.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The court's duty of reasoning is satisfied by highlighting the most significant factors in the overall discretionary judgment, not by individually addressing every statutory element.

Parole chiave

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criminal appeal adequate reasoning security measure aggravated robbery court costs rapina qualificata violazione semplice della LCStr accusa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCERA CRISTIAN nato a PALERMO il 10/03/1991 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; p CONSIDERATO IN IFATTO E DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 21/02/2022; ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Palermo in data 08/06/2021 nei confronti di LUCERA CRISTIAN, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di rapina aggravata.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il difetto di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio in relazione alla misura di sicurezza, è manifestamente infondato poiché il giudizio sulla pena e sulla misura di sicurezza è stato congruamente motivato dalla cdrte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicatori anzidetti; che alcun vizio si ravvisa , ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo di motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione degli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; ritenuto in particolare che il giudice del gravame ha sottolineato, anche richiamando la pronuncia di primo grado, la particolare pericolosità del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2022 I