Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3645/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3645/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a failure to meet specific statutory requirements. The appellant challenged the lower court's confirmation of a conviction for theft but failed to identify the specific elements of the decision under attack. The court ruled that without these concrete details, the appellate judge could not exercise its supervisory power, rendering the appeal void under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the exact points of the decision under attack and the factual or legal elements supporting the criticism; otherwise, it is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal specific grounds requirement Art. 581 c.p.p. lack of specificity supervisory power criminal procedure Cassazione Roma motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUSINO DANILO nato a PALERMO il 29/10/1990 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO '4. L La Corte di Appelìo di Palermo, con sentenza emessa in data 2Cl/0G/2022, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Palermo in data 14/07/2021 nei confronti di GIUSINO DANILO, con cui l'imputato è stato condannato alla' pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 628, comma terzo n. 1 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta difetto di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua li e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2022 I