Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated robbery sentence for mere factual complaints lacking legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the aggravated robbery sentence, arguing for factual re-evaluation and leniency, but the Court found these grounds to be mere complaints outside the scope of legal review. Consequently, the Court upheld the lower court's decision as legally sound and logically consistent with criminal code principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: Appeals based on mere factual complaints or requests for alternative sentencing evaluations without specific procedural errors are inadmissible in the final instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOTA' ANTONINO nato a PALERMO il 13/03/1989 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in-data 31/01/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal GUP del Tribunale di Palermo in data 09/06/2021, rideterminava la pena inflitta a LOTA' ANTONINIO in ordine al reato di rapina aggravata. Considerato che i primi due motivi, che contestano l'affermazione di responsabilità del prevenuto e l'omessa assunzione di prova decisiva, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate nel presente giudizio abbreviato; ritenuto che tutti gli altri motivi, che contestano aspetti relativi al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); osservato, pure, che il giudizio sulla pena e sulla recidiva è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicatori anzidetti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2022