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Ordinanza — n. 3643/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming aggravating circumstance and generic mitigating circumstances were wrongly applied in robbery case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3643/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giovanni Arini's appeal against the Palermo Court of Appeal's sentencing reduction inadmissible. The appellant argued for a violation of law regarding an aggravating circumstance and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found these arguments unmeritorious. The court ruled that the first claim was merely a reproduction of issues already properly examined by the lower courts, while the second claim lacked foundation given the lower court's sound reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the alleged violation of law is merely a reproduction of issues already adequately examined and dismissed by the courts of first and second instance with correct arguments.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Inadmissible Appeal Aggravating Circumstance Generic Mitigating Circumstances Robbery Offense Sentencing Reduction testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARINI GIOVANNI nato a PALERMO il 22/07/1988 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa in data 5/11/2021, in parziale riforma della sentenza resa del G.I.J.P. del Tribunale di Palermo in data 1/4/2021, ha ridotto la pena inflitta ad AMENI GIOVANNI in ordine ai reati di concorso in rapina, sequestro di persona, lesioni personali ed indebito utilizzo di carta di credito allo stesso contestati.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa contestata al capo 4) dell'imputazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle particolari modalità di consumazione del fatto, esposti alla pagina 5 della motivazione di appello ove si sottolinea l'avvenuta consumazione della rapina oltre che in orario serale anche in c:ondizioni particolari da impedire o comunque fortemente limitare l'esercizio della difesa da parte della vittima; ritenuto che il secondo motivo che contesta aspetti relativi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato posto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità„ che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q..M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2022