Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3642/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of grounds and lack of positive elements for generic mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3642/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Paolo Morana inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances and alleged procedural violations, but these arguments were deemed repetitive of previous rulings. The court rejected the claim for mitigation because the law requires positive factual elements, which were absent in the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates grounds already resolved by the appellate court or lacks positive elements required for the application of generic mitigating circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances inadmissible appeal repetition of grounds positive elements requirement criminal procedure appeal tentata estorsione porto abusivo di armi minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORANA FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 08/10/1999 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; v

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 0-1/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale dl Termini Imerese in data 28/05/2021 nei confronti di MORANA FRANCESCO PAOLO, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di tentata estorsione, lesioni personali, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, resistenza e violenza a pubblico ufficiale allo stesso contestati. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza di norme processuali e la mancata assunzione di prova decisiva, reitera doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con ampia motivazione esposta alle pagg. 4- 6 dell'impugnata sentenza; ritenuto che il secondo motivo, che contesta la violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro