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Ordinanza — n. 3641/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods due to lack of specific origin evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3641/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for receiving stolen goods. The appellant failed to provide specific evidence regarding the origin of the stolen vehicle, which the court deemed necessary to prove subjective intent. Consequently, the court applied established precedent requiring an explainable lack of diligence rather than mere negligence to establish the crime.

Regesto Legislator

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Art. 628, 648, 605 cod. pen.; The burden of proof for subjective intent in receiving stolen goods is met by the absence of a credible explanation for the item's origin, rather than direct proof of its illicit source.

Parole chiave

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receiving stolen goods subjective intent burden of proof origin of property criminal appeal Italian Penal Code lack of diligence misura di contenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
Considerato che i primi due motivi, che contestano la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione all'art. 648 cod.
Art. 605 cod. pen.
236914); ritenuto che il terzo motivo, che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla fattispecie di cui all'art. 605 cod.
art. 648 cod. pen
Considerato che i primi due motivi, che contestano la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione all'art. 648 cod.
art. 605 cod. pen
236914); ritenuto che il terzo motivo, che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla fattispecie di cui all'art. 605 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa
Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUCCARDO RAFFAELE nato a NAPOLI il 12/05/1967 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 06/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Noia in data 16/12/2021 nei confronti di MUCCARDO RAFFAELE, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 628, 648 e 605 cod. pen. Considerato che i primi due motivi, che contestano la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen., non si confrontano con • gli argomenti della Corte territoriale, la quale - facendo specifico riferimento alla circostanza per cui l'odierno ricorrente non abbia fornito elementi puntuali circa l'origine dell'autovettura furtiva - ha ritenuto provata la sussistenza del dolo, così conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in rrala fede; il dolo di ricettazione, inoltre, ricorre nella forma eventuale (come configurato nel caso di specie) quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515).

In tal modo, d'altro canto, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914); ritenuto che il terzo motivo, che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla fattispecie di cui all'art. 605 cod. pen., è smentito dalla stessa ricostruzione contenuta nel ricorso, da cui risulta che la vittima è stata immobilizzata e privata della libertà personale per un arco temporale apprezzabile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d