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Ordinanza — n. 3640/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals as inadmissible for being mere reiterations of merits already decided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3640/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Cannella and Cubeta inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged the lower court's findings on witness credibility and the legal qualification of usury, arguing for a new review of the evidence. The court rejected these arguments as merely reproducing points already thoroughly examined and dismissed by the judges of the merits, citing established criteria for assessing victim statements.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals that merely reproduce grounds already examined and dismissed by the judges of the merits with correct legal arguments are inadmissible in the court of cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeals reiteration of merits witness credibility usury qualification court of cassation procedural admissibility legal reasoning carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANNELLA GIUSEPPE nato a LICATA il 01/11/1956 CUBETA GIUSEPPE nato a SIRACUSA il 13/02/1967 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; -

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 12/11/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Vercelli in data 05/11/2020, nei confronti di CANNELLA GIUSEPPE e CUBETA GIUSEPPE, eliminata la recidiva, ha confermato la condanna degli imputati in ordine ai reati di cui agli artt.110, 644, 56, 110 e 629 cod. pen. Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'uno per il CUBETA l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'attendibilità della p.o. e l'altro il vizio motivazionale in ordine al concorso del CANNELLA nel reato di usura e alla qualificazione giuridica del fatto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui i ricorrenti omettono di confrontarsi: si vedano, in particolare, pagg. 7 - 9 della sentenza impugnata in punto di attendibilità della p.o.; sicché la doglianza sull'attendibilità della p.o. deve ritenersi del tutto infondata, posto che il percorso argomentativo relativo alla credibilità intrinseca ed estrinseca della p.o. seguito dai giudici di merito, appare conforme ai criteri dettati da questa Suprema Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo„ cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104); considerato che reiterative appaiono altresì fe doglianze avanzate dal CANNELLA (si vedano, altresì, pagg. 11- 12 della sentenza impugnata in punto di concorso del predetto nel reato di usura e pag. 11 sulla qualificazione giuridica); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile- i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co