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Ordinanza — n. 3639/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for counterfeiting checks, citing inadmissibility and lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3639/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Basile Ciro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance confirmation of his conviction for counterfeiting checks, arguing for mitigating circumstances and claiming the exclusion of recidivism was improper. The court rejected these claims as the lower court's reasoning was sound, the new arguments were outside the scope of the appeal, and the sentence was already justified.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the new grounds introduced do not fall within the scope of the appeal act and require factual evaluations not possible at this stage.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility counterfeiting checks recidivism exclusion mitigating circumstances scope of appeal act recidiva nell'infrazione violazione dei doveri professionali attività criminosa

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 6 maggio 2022, confermava la sentenza 'pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 30 gennaio 2020, nei confronti di Basile Ciro in relazione al reato di cui all'art. 648 cod.pen..
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 648 cod.pen
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 6 maggio 2022, confermava la sentenza 'pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 30 gennaio 2020, nei confronti di Basile Ciro in relazione al reato di cui all'art. 648 cod.pen..
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE CIRO nato a NAPOLI il 28/10/1981 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 6 maggio 2022, confermava la sentenza 'pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 30 gennaio 2020, nei confronti di Basile Ciro in relazione al reato di cui all'art. 648 cod.pen.. Rilevato che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 648 secondo comma cod.pen., è manifestamente infondato, in quanto smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, che risulta infatti connotato da logiche argomentazioni e da una corretta disamina dei dati probatori (si veda, in particolare, la pagina 4 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha sottolineato la professionalità dimostrata dal ricorrente nella perpetrazione del reato attraverso la sua compromissione in un giro organizzato di utilizzo di assegni contraffatti come provato da intercettaziona• rilevato che con il secondo motivo di ricorso, inerente alla esclusione della recidiva, si introducono doglialle che non aveviformato oggetto dell'atto di appello e che presupponcro valutazioni di fatto non effettuabili in questa sede; che il terzo motivo non ha tenuto conto che la Corte ha ritenuto ampiamente congrua una sanzione prossima al minimo edittale, non richiedendosi in questo caso alcuna ulteriore motivazione;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll ottobre 2022 Il Consigliere estensore Pres