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Ordinanza — n. 3638/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3638/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3638/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALABRO' GIOVANNI nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 08/03/1988 NARDI JLENIA nato a MILAZZO il 09/12/1991 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Regesto Legislator

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art. 54 cod.pen, art. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 3638/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALABRO' GIOVANNI nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 08/03/1988 NARDI JLENIA nato a MILAZZO il 09/12/1991 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Parole chiave

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assenza di attività lucrativa assenza prolungata all'estero durata dell'incapacità lavorativa lavoro occasionale stato di bisogno detenzione eccessiva

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod.pen
art. 133 cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALABRO' GIOVANNI nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 08/03/1988 NARDI JLENIA nato a MILAZZO il 09/12/1991 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 27 gennaio 2021, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 28 giugno 2019, affermava la responsabilità di Calabrò Giovanni e Nardi Jlenia in relazione al reato di cui agli artt. 633-639-bis cod.pen.. Rilevato che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della esimente di cui all'art. 54 cod.pen., è manifestamente infondato, in quanto smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, che risulta infatti connotato da logiche argomentazioni e da una corretta disamina dei dati probatori (si veda, in particolare, la pagina 2 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha sottolineato come i ricorrenti non avessero dato prova di versare in uno stato di assoluta indigenza e che tanto avrebbe potuto giustificare una occupazione protrattasi per ben quattro anni, circostanza dimostrativa della pervicacia dei ricorrenti e della particolare intensità del dolo che hanno condotto la Corte a negare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con congrua motivazione alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen., con consequenziale manifesta infondatezza anche del secondo motivo di ricorso}• Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dellla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll ottobre 2022 Il Consigliere estensore Pre