Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Antonio Grasso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability for receiving a motorbike without proper documentation, arguing a violation of law and defective reasoning. The court rejected these claims as merely repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its sole ground is a repetition of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without presenting new facts or legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO ANTONIO nato a CASTEL VOLTURNO il 27/11/1955 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 8 aprile 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 9 febbraio 2021, nei confronti di Grasso Antonio, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha ritenuto integrata la ricettazione, avendo il prevenuto ricevuto il ciclomotore, con la consapevolezza della sua provenienza delittuosa, desunta dall'assenza di carta di circolazione e assicurazione obbligatoria, senza fornire alcuna giustificazione circa la disponibilità dello stesso);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi'- te