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Ordinanza — n. 3636/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for lacking new grounds and citing prior merit court rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3636/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Nasta Generoso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of his criminal conviction for fraud and other offenses, arguing for a review of the sentencing severity and motivational defects. The court rejected these claims because the first ground was unfounded due to sufficient logical coherence in the original judgment, while the second ground was merely a repetition of arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial and appellate courts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected by the courts of first and second instance without presenting new grounds or evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility repetition of prior arguments lack of new grounds fraud conviction confirmation sentencing severity review attenuazione della pena indennizzo per carcerazione preventiva riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASTA GENEROSO nato a SAN FELICE A CANCELLO il 08/11/1988 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 20/04/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere resa in data 17/09/2020, nei confronti di NASTA GENEROSO in relazione al reato di cui all'art.648 bis cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e di cui agli artt. 61 n. 2, 640 cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto per il reato di truffa, è manifestamente infondato, poiché afferente a supposto difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logica conforme alla disamina dei dati probatori [si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata con riguardo al compendio probatorio a carico del prevenuto, comprovante la penale responsabilità per il reato di truffa, non essendo necessaria l'invocata identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché sussista - come nel caso in esame - il nesso di causalità tra induzione in errore, profitto e danno]; ritenuto che il secondo motivo, che deplora l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è ammesso in questa sede poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in punto di dosimetria della pena]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022 Il C