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Ordinanza — n. 3635/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to late nullity objection and unsupported evidence claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3635/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the nullity of the citation decree and violations of defense rights, but failed to raise these objections before the Court of Appeal despite having a defense attorney. The court rejected the claim that the lower court's evidence assessment was flawed, noting it correctly analyzed proof of fraud involving forged checks.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p., n. 3; Art. 360 c.p.p., n. 4: An appeal is inadmissible if the nullity of the citation decree was not raised before the appellate court and if the alleged violations of defense rights are generic and unsupported by specific facts.

Parole chiave

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inadmissibility appeal late nullity objection generic violation claim defense rights violation fraud conviction appeal perseguimento penale per truffa falsificazione di monete truffa all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p., n. 3
Art. 360 c.p.p., n. 4
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO LEONARDO nato a VIBO VALENTIA il 30/07/1979 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 23 giugno 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 12 dicembre 2019, confermava la responsabilità di Greco Leonardo, in relazione al reato di truffa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la nullità del decreto di citazione del giudizio di appello per genericità non era stata eccepita davanti alla Corte nonostante la presenza del difensore di fiducia e si rivela del tutto generico nella indicazione di presunte violazioni delle prerogative difensive riconnesse a non indicate specificità del decreto; che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti contestati, è manifestamente infondato, in quanto smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, che risulta infatti connotato da logiche argomentazioni e da una corretta disamina dei dati probatori (si vedano, in particolare, la pagina 3 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha sottolineato come il ricorrente avesse utilizzato per la transazione con la vittima tre assegni falsi traendola in inganno sulla bontà del pagamentoi;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1111 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre se