Italian Court dismisses appeal against conviction for receipt of stolen goods due to lack of new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Milone's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court had previously convicted him of the crime of receipt under Article 648 of the Penal Code based on his possession of a car without justification. The Supreme Court found the appeal's arguments merely repetitive of issues already adequately addressed and rejected by the lower judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILONE GIOVANNI nato a NAPOLI il 13/05/1977 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 17 gennaio 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 14 dicembre 2018, nei confronti di Milone Giovanni, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha logicamente desunto il dolo della ricettazione dal comportamento tenuto dal prevenuto al momento del fermo ordinato dagli operanti di P.S., e dall'assenza di alcuna plausibile giustificazione da questi fornita circa la disponibilità dell'auto provento di delitto;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi nte