Italian court dismisses appeal claiming non-application of recidivism rule due to procedural irrelevance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giacomo Trovatele inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower courts failed to apply the recidivism provision of Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected this claim as merely repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial and appellate judges, who correctly noted the lack of justification for the act and the severity of the damage caused.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; The appeal alleging non-application of the recidivism rule is inadmissible when it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the courts of first and second instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROVATELLO GIACOMO nato a MESSINA il 15/01/1959 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 07/07/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina resa in data 27/02/2020, nei confronti di TROVATELLO GIACOMO in relazione al reato di cui agli artt. 635, comma secondo, in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza della legge penale in relazione alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è ammesso in questa sede poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, sulle ragioni ostative all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., attese le connotazioni del gesto, del tutto privo di giustificazioni (non potendosi certo considerare in tal senso rilevante la sussistenza di pessimi rapporti tra familiari); l'entità del danno e la pervicacia con la quale il TROVATELLO si è accanito sul mezzo (con violenti calci sulla cosa esposta a pubblica fede), nonché la peculiare attenzione palesata dallo stesso, attento che non vi fossero persone in strada prima di agire, convinto così di non poter essere scoperto]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022 Il Consig