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Ordinanza — n. 3631/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments and failure to consider prior criminal record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3631/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Molino Gaetano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of convictions for extortion and other crimes, arguing flaws in the evidence and lack of mitigating circumstances. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the lower court correctly assessed the victim's testimony and the appellant's prior criminal record, which precluded any favorable consideration.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if the appellant fails to address specific points raised by the lower court, such as the relevance of prior criminal record in assessing mitigating circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded arguments prior criminal record extortion conviction court costs and fine circostanza attenuante estorsione aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLINO GAETANO nato a MESSINA il 10/03/1978 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 5 luglio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 10 dicembre 2019, nei confronti di Molino Gaetano, in relazione ai reati di cui agli artt. 642, 482 e 629 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti contestati, è manifestamente infondato, in quanto smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, che risulta infatti connotato da logiche argomentazioni e da una corretta disamina dei dati probatori (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 6 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha sottolineato l'attendibilità del racconto della vittima della estorsione in quanto riscontrata da una serie di riscontri sui quali il ricorso sorvola e che si inseriscono in una ricostruzione basata su una pluralità di dati di fatto, non rivedibili in questa sede, dai quali dedurre con certezza la responsabilità del ricorrente)* che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non tiene conto del riferimento operato in sentenza ai precedenti penali del ricorrente, quale elemento decisivo per escludere ogni migliore considerazione di elementi favorevoli al ricorrente;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside