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Ordinanza — n. 3630/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on theft and money laundering due to manifestly unfounded legal violation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3630/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Pace inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court had convicted Pace of receiving stolen goods based on evidence linking him to a missing phone and related text messages. The appellate court found the appeal's arguments regarding legal violations and evidentiary defects to be completely baseless when reviewing the original judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the alleged legal violations are manifestly unfounded and contradicted by the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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receiving stolen goods inadmissible appeal manifestly unfounded procedural costs Cassazione Roma ricettazione uso del telefono cellulare alla guida reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 29 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 15 novembre 2020, nei confronti di Pace Giuseppe, in relazione al reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 29 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 15 novembre 2020, nei confronti di Pace Giuseppe, in relazione al reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACE GIUSEPPE nato a MESSINA il 21/01/1974 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 29 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 15 novembre 2020, nei confronti di Pace Giuseppe, in relazione al reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti contestati, è manifestamente infondato, in quanto smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, che risulta infatti connotato da logiche argomentazioni e da una corretta disamina dei dati probatori (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha sottolineato una pluralità di dati di fatto, non rivedibili in questa sede, dai quali dedurre con certezza che si fosse verificato il furto del cellulare oggetto di ricettazione sul quale era poi giunto un sms collegata alla sim in uso all'imputato che lavorava sul mezzo ove il cellulare era scomparso, anche tenuto conto delle testimonianze citate in sentenza, evidenziando nel sicuro utilizzo anche il profitto del reato) • Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi ente