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Ordinanza — n. 3629/2023 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal dismissed for lack of merit; court found lower court's reasoning on defendant's non-responsibility correct and sufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3629/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the civil appeal by Filippo Biondo inadmissible, upholding the acquittal of Giuseppe Santoro for the crime of property damage. Biondo argued that the lower courts failed to prove Santoro's responsibility, but the appellate court confirmed that the first-instance judgment correctly analyzed the evidence and testimonies to deduce the defendant's lack of fault. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and Biondo was ordered to pay the costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 604 c.p.p.; Art. 635 c.p.: The appeal alleging a defect in reasoning regarding the lack of proof of the accused's responsibility is inadmissible when the lower court's decision clearly demonstrates a logical deduction from the established facts and evidence, rendering the complaint manifestly unfounded.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility property damage conviction defect in reasoning acquittal upheld manifestly unfounded complaint azione civile danneggiamento risarcimento del danno civile

Disposizioni normative citate

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Art. 604 c.p.p.
Art. 635 c.p.
La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 14 dicembre 2020, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 26 novembre 2018, che aveva assolto Santoro Giuseppe dal reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod.
art. 635 cod. pen
La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 14 dicembre 2020, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 26 novembre 2018, che aveva assolto Santoro Giuseppe dal reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile BIONDO FILIPPO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 27/07/1960 nel procedimento a carico di: SANTORO GIUSEPPE nato a MERI il 11/02/1957 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 14 dicembre 2020, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 26 novembre 2018, che aveva assolto Santoro Giuseppe dal reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso della parte civile Biondo Flippo, che lamenta un vizio di motivazione in ordine alla mancata prova della responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti contestati, è manifestamente infondato, in quanto smentito dalla lettura del provvedimento impugnato e di quello conforme di primo grado, che risultano infatti connotati da logiche argomentazioni e da una corretta disamina dei dati probatori (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha enucleato una pluralità di dati di fatto, non rivedibili in questa sede, dai quali dedurre con certezza l'assenza di responsabilità dell'imputato, anche tenuto conto delle numerose testimonianze di soggetti nessuno dei quali aveva visto Santoro Giuseppe a compiere il danneggiamento contestatogli);

Rilevato che le considerazioni precedenti assorbono e superano anche il contenuto della memoria prodotta dal ricorrente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre