Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding criminal liability and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alessio Melis inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of his conviction for theft and possession of tools for theft, arguing flaws in the reasoning and excessive sentencing. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the lower courts had already thoroughly addressed the evidence of criminal liability and the lack of mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 707 cod. pen.; Art. 116, commi 15 e 17, cod. strada: An appeal based on manifestly unfounded grounds regarding the existence of criminal liability or the dosing of the penalty is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELIS ALESSIO nato a MILANO il 29/05/1977 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 15/11/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina resa in data 05/05/2021, ha confermato la condanna nei confronti di MELIS ALESSIO in relazione al reato di cui agli artt. 707 cod. pen. e art. 116, commi 15 e 17, cod. strada. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto per i reati contestati e l'eccessiva dosimetria della pena in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati poiché afferenti a supposto difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logica conforme alla disamina dei dati probatori; valutato, altresì, che i predetti motivi sono tutti meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto delle ragioni per cui è stata indiscutibilmente ritenuta provata la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati addebitati; ciò, ove si consideri che dagli atti è emerso come nei confronti del MELIS sia stato emesso un provvedimento di contestazione amministrativa ex artt. 116, commi 15 e 17, cod. strada, divenuto esecutivo (per difetto di contestazione) alla data dell'11/06/2017: di talché, essendoci chiara emergenza della recidiva nel biennio alla data della sentenza impugnata, il reato risulta pienamente integrato, a nulla rilevando la mancata conoscenza dell'esecutività del provvedimento invocata dal ricorrente.
Del pari provato è il reato di cui all'articolo 707 cod. pen., apparendo all'evidenza indiscutibile che il possesso di quattro caccia viti, uno scalpello, quattro lame per smerigliatrice, una forbice di grosse dimensioni, un paio di guanti in tessuto e gomma, senza esercitare attività artigianale di sorta ed avendo l'imputato precedenti penali contro il patrimonio, concretizzi senza tema di smentita il reato in specifica contestazione; si veda, infine, pagina 4 dell'impugnata sentenza in punto di dosimetria della pena e sulle motivate ragioni per cui la Corte d'appello non ha ritenuto concedibili le attenuanti generiche]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/