Italian Court dismisses appeal on receipt crime due to adequate trial court reasoning and evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ascione Salvatore inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of receipt. The appellate court had already rejected the claim that the trial judge misinterpreted evidence regarding the defendant's conscious receipt of a forged check. The Supreme Court ruled that the first-instance judgment sufficiently addressed the legal arguments and factual basis for the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the contested judgment adequately examines and rejects the alleged legal violations and evidentiary misinterpretations with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASCIONE SALVATORE nato a NAPOLI il 06/08/1979 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 20 dicembre 2021, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 5 novembre 2018, nei confronti di Ascione Salvatore, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione per travisamento della prova, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata ha difatti evidenziato come dalle attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa, confortate dagli altri elementi probatori acquisiti, si potesse certamente desumere la commissione del delitto ex art. 648 cod. pen., avendo il prevenuto consapevolmente ricevuto l'assegno da altri clonato in precedenza e successivamente utilizzato lo stesso, esibendolo per l'incasso;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1111 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre sent