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Ordinanza — n. 3626/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for lack of specific grounds under Art. 581(1)(d) of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3626/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Stefani Fabio and Putzu Annamaria inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants challenged a lower court's conviction for theft and violence but failed to specify the exact legal errors in the detailed reasoning of the appealed judgment. The court ruled that the appeals violated the requirement of specificity under Article 581(1)(d) of the Criminal Procedure Code, as they did not identify the specific elements of the decision they contested.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Appeals must specify the exact grounds of objection and the specific elements of the decision under review; generic complaints without identifying the contested points render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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specificity of grounds inadmissible appeal Criminal Procedure Code lack of motivation Cassa delle ammende difetto di motivazione allegazione motivata motivi

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STEFANI FABIO nato a ROMA il 10/08/1982 PUTZU ANNAMARIA nato a ROMA il 11/08/1975 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 19 gennaio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 9 gennaio 2020, nei confronti di Stefani Fabio e Putzu Annamaria, in relazione al reato di cui all'art. 56, 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato loro ascritto, risulta del tutto generico, a fronte della motivazione della sentenza impugnata che ha sottolineato come i due imputati avessero ammesso la sottrazione della merce e come il rappresentante dell'esercizio commerciale aveva confermato l'uso della violenza e la sua previsione da parte della Putzu;

Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie i ricorsi sono inammissibili perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il