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Ordinanza — n. 3625/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for lack of specific grounds and failure to cite relevant legal provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3625/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Pathan Mahin and Pathan Mizan inadmissible. The appellants challenged a second-instance judgment regarding criminal charges but failed to provide specific grounds or cite the relevant articles of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the appeals were merely repetitive of arguments already rejected by the lower courts and lacked the required specificity to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 546, 125 comma 3, 187 e 597 cod. proc. pen.; The Court of Cassation requires specific grounds and citation of relevant legal provisions in appeals, rendering them inadmissible if these elements are missing.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds failure to cite provisions repetitive arguments onus of proof in appeals identificazione credibile atti impugnabili rapina qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 546 cod. proc. pen.
Art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 187 cod. proc. pen.
Art. 597 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PATHAN MAHIN nato il 01/03/1988 PATHAN MIZAN nato il 01/01/1985 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 01/02/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 18/01/2021, nei confronti di PHATAN MAHIN e PATHAN MIZAN in relazione al reato di cui all'art. 110, 628 comma terzo nn. 3 quinquies cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e di cui agli artt. 110, 61 nn. 2, 582, 585 in relazione all'art. 576 comma primo n. 1 cod, pen. quanto al capo B) dell'imputazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 546, 125 comma 3, 187 e 597 cod. proc. pen. ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale dei prevenuti, non è ammesso in questa sede poiché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria e, finanche, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sul granitico compendio probatorio a carico degli odierni ricorrenti, corroborato sia dalle dichiarazioni della parte offesa sia dall'escussione testimoniale del teste oculare presente alla scena, nonché dalla cartella clinica di pronto soccorso attestante le lesioni riportate dalla vittima]; ritenuto, pure, che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; osservato che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2