Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3624/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic repetition of arguments already rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3624/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Halilovic Ermenka inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability and sentencing based on extortion and recidivism, arguing for a review of the motivation and penalty calculation. The court rejected these grounds because they merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate and trial courts with sufficient legal reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the courts of first and second instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic repetition criminal liability extortion charge recidivism aggravation court costs Cassazione Roma tentata estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 110 c.p.
Art. 112 n. 4 c.p.
Art. 56 c.p.
Art. 628 c.p.
4, 56 - 629, commi primo e secondo con riferimento all'art. 628 comma terzo n.
Art. 69 c.p.
Art. 360 n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC ERMENKA nato a BOLOGNA il 11/12/1978 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 04/03/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma resa in data 17/09/2020, nei confronti di HALILOVIC ERMENKA in relazione al reato di cui agli artt. 110, 112 n. 4, 56 - 629, commi primo e secondo con riferimento all'art. 628 comma terzo n. 1 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità penale della prevenuta e l'eccessiva dosimetria della pena (con riguardo all'aumento applicato per effetto della recidiva), non è ammesso in questa sede poiché genericamente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto delle ragioni per cui è stata indiscutibilmente ritenuta provata la penale responsabilità dell'odierna ricorrente, sussistendo tutti gli elementi integrativi della fattispecie del reato di (tentata) estorsione, quale la minaccia dell'imputata (concretizzata nella pretesa del pagamento di una somma di denaro da parte del derubato come corrispettivo per la restituzione dei beni sottratti), nonché la prospettazione di un male ingiusto paventato alla vittima (consistente nel mancato recupero dei propri beni, a prescindere dal coinvolgimento dell'imputata nel furto degli stessi), così fornendo articolata ed esaustiva risposta alle doglianze della difesa; si veda, altresì, pag. 4 della sentenza impugnata sul trattamento sanzionatorio, in cui la Corte d'appello - anche su tale censura, con doppia conforme - ha già circostanziato le motivazioni per cui ha ritenuto di uniformarsi alla pronuncia del Tribunale in punto di dosimetria della pena, considerati i numerosissimi precedenti penali (specifici) della HALILOVIC, ostativi al giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla contestata aggravante della recidiva, stante il divieto dell'art. 69 ultimo comma cod. pen.]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/202