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Ordinanza — n. 3623/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as arguments were merely repetitive of already decided merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3623/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Otet Silvia Neluta inadmissible, ordering her to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's conviction for extortion under Article 629 of the Penal Code, arguing for a change to fraud and questioning the attribution of criminal responsibility. The court rejected these claims because they were merely repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower courts with sufficient legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 629, 640 cod. pen.; Appeals based on grounds already fully examined by the court of first instance or appellate court are inadmissible as they lack novelty.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments extortion fraud distinction penal code articles court costs award estorsione abbandono del procedimento per truffa reato di coazione

Disposizioni normative citate

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Art. 629 cod. pen.
pen.) in quello di cui al capo B (art. 629 cod. pen.), ha rideterminato la pena nei confronti di OTET SILVIA NELUTA nella misura di anni uno, mesi cinque, giorni ventitrè di reclusione ed euro 296 di multa, con conferma nel resto della pronuncia di primo grado.
Art. 640 cod. pen.
art. 629 cod. pen
pen.) in quello di cui al capo B (art. 629 cod. pen.), ha rideterminato la pena nei confronti di OTET SILVIA NELUTA nella misura di anni uno, mesi cinque, giorni ventitrè di reclusione ed euro 296 di multa, con conferma nel resto della pronuncia di primo grado.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua
sul punto Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTET SILVIA NELUTA nato il 22/09/1984 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 04/04/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 25/01/2022, previo riconoscimento dell'assorbimento del reato di cui al capo A (artt. 56, 640 cod. pen.) in quello di cui al capo B (art. 629 cod. pen.), ha rideterminato la pena nei confronti di OTET SILVIA NELUTA nella misura di anni uno, mesi cinque, giorni ventitrè di reclusione ed euro 296 di multa, con conferma nel resto della pronuncia di primo grado. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità penale della prevenuta per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., non è ammesso in questa sede poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si vedano in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto del granitico compendio probatorio a carico della OTET (avvalorato dalla denuncia del querelante, tale HERNANDEZ, ufficiale dell'esercito in Messico con il grado di colonnello), così fornendo esaustiva ed articolata risposta alle doglianze difensive]; ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura l'inosservanza della legge penale in ordine agli artt. 629 e 640 cod. pen. per mancata derubricazione della condotta di estorsione in quella di truffa, è inammissibile poiché anch'esso reiterativo di doglianze già compiutamente esaminate dai giudici di merito [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in punto di motivazione sulle ragioni ostative all'accoglimento dell'invocata derubricazione della condotta, in cui la Corte di appello ha circostanziato la corretta qualificazione giuridica della condotta nella previsione di cui all'art. 629 cod. pen., tenuto conto della progressione dei fatti (al raggiro si sostituì la minaccia nel medesimo contesto spaziale e temporale) e avuto conto della volontà delle persone offese del tutto coartata (e non già semplicemente indotta in errore) nonché della minaccia del male ingiusto subita, quale pericolo reale che segna il criterio discretivo tra le due fattispecie (cfr. sul punto Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492]; r rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/1