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Ordinanza — n. 3621/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds and failure to link arguments to the appealed decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3621/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground cited lacked specific detail and pertinence regarding the lower court's reasoning. The appellant failed to demonstrate a concrete connection between the arguments presented in the appeal and the specific points of the contested judgment. Consequently, the appeal was rejected as it merely reproduced previously examined issues without new, specific legal censure.

Regesto Legislator

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Art. 591 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) cod. proc. pen.: The appeal for cassation is inadmissible if the grounds lack specific detail and pertinence, or if the appellant fails to indicate the elements supporting their complaints and establish a correlation between the reasons for the appeal and the specific points of the decision under review.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific grounds correlation of arguments censorial pertinence specificity requirement domanda d'asilo di rom deposizione inattendibile ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591 cod. proc. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 591 cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) cod. proc. pen.
art. 648 bis cod. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 30/11/2021, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da CALCOPIETRO ROMEO avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 04/10/2011, in relazione al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen.
art. 591 cod. proc. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 591 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALCOPIETRO ROMEO nato a POLISTENA il 14/05/1961 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 30/11/2021, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da CALCOPIETRO ROMEO avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 04/10/2011, in relazione al reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 591 cod. proc. pen. ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, non è ammesso in questa sede poiché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria e, finanche, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata sulle ragioni relative all'inammissibilità del ricorso (determinata da vizi non sanabili dai motivi aggiunti in atti, trattandosi di inammissibilità originaria)]; ritenuto, pure, che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; osservato che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. i Così deciso in Roma, il 11/10/2022