Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3620/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and factual elements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3620/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments regarding the conviction and sentencing were deemed too generic and failed to specify the exact points of the lower court's decision under attack. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; The appeal must specify the points of the decision under attack and the factual elements supporting the grievances; otherwise, it is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal specificity grounds factual elements Art. 581 c.p.p. lack of motivation riesame dell'entità pena attenuazione della pena pentito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
Rilevato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 7 dicembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Udine, in data 15 febbraio 2017, nei confronti di Sapienza Andrea, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAPIENZA ANDREA nato a PATERNO il 15/05/1983 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 7 dicembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Udine, in data 15 febbraio 2017, nei confronti di Sapienza Andrea, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che tutti i motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge, nonchè un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e al trattamento sanzionatorio a questi riservato, risultano del tutto generici, a fronte della motivazione della sentenza impugnata che ha messo a fuoco l'apporto concorsuale del ricorrente nella perpetrazione del reato, ha giustificato l'applicazione della recidiva, la sanzione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche attesa la gravità del fatto e la personalità del ricorrente;

Considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Rilevato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'll ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il P