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Ordinanza — n. 3619/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible because the sole ground concerns sentencing mitigation, not a substantive legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3619/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Dibrani Ahmet inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's sentencing by arguing that mitigating circumstances were not properly weighed against aggravating factors. The court rejected this argument, ruling that complaints regarding the severity of the punishment fall outside the scope of admissible appeals.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against sentencing must address substantive legal errors, not merely the weight of mitigating or aggravating factors, rendering such complaints inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Admissibility Sentencing Mitigation Aggravating Factors Cassa delle Ammende crimine di aggressione partecipazione al reato rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 62 bis cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio in riferimento alla ritenuta equivalenza delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIBRANI AHMET nato il 11/12/1992 avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 19/06/2020, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Lucca in data 25/10/2016, ha confermato la condanna nei confronti di DIBRANI AHMET in relazione al reato di cui all'art. 110, 628 comma primo e terzo nn. 1 e 3 bis cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e di cui agli artt. 110, 582, 585 e 61 nn. 2 cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio in riferimento alla ritenuta equivalenza delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. sulle aggravanti contestate, non è ammesso in questa sede poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in punto di dosimetria della pena e dei motivi ostativi alla concessione delle invocate attenuanti, tenuto conto della personalità dell'imputato, dei precedenti penali specifici e della gravità del fatto (commesso con violenza alle persone)]; ritenuto, altresì, che il predetto motivo è - peraltro - meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata in cui la Corte, pur non essendosi esplicitamente pronunciata sul giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche richieste e le aggravanti contestate, ha già dato conto delle ragioni ostative alla concessione del beneficio di legge, così fornendo esaustiva ed adeguata risposta alle doglianze difensive]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022