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Ordinanza — n. 3617/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and erroneous court designation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3617/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sisca Rocco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected because the error regarding the competent court was material and correctable under Article 130 of the Code of Criminal Procedure. The second ground was deemed inadmissible as it was too generic, failing to specify the legal elements required for judicial review under Article 581 of the same code.

Regesto Legislator

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Art. 130 cod. proc. pen.; Art. 581, co. 1 lett. d cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not allow the reviewing court to identify specific legal violations, and material errors in the operative part of a judgment may be corrected without nullity.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds material error correction Code of Criminal Procedure court designation error correzione di errore materiale accertamento inesatto dei fatti motivi di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 130 cod. proc. pen.
273269); che, in particolare, dal testo della sentenza risulta che l'organo giudicante di primo grado era il Tribunale di Locri e non quello di Reggio Calabria, indicazione che risulta solo in dispositivo e che la Corte che ha emesso la sentenza potrà emendare ex art. 130 cod. proc. pen.;
Art. 581, co. 1 lett. d cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 18 gennaio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Locri, in data 11 marzo 2019, nei confronti di Sisca Rocco, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 130 cod. proc. pen
273269); che, in particolare, dal testo della sentenza risulta che l'organo giudicante di primo grado era il Tribunale di Locri e non quello di Reggio Calabria, indicazione che risulta solo in dispositivo e che la Corte che ha emesso la sentenza potrà emendare ex art. 130 cod. proc. pen.;

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano e altri, Rv. 273269
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SISCA ROCCO nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il 21/01/1964 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 18 gennaio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Locri, in data 11 marzo 2019, nei confronti di Sisca Rocco, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la nullità della sentenza per erronea indicazione nel dispositivo del giudice di primo grado, risulta manifestamente infondato, in quanto, secondo principio giurisprudenziale consolidato, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda, come evidente nel caso di specie, da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti, senza che ciò determini nullità della sentenza (si veda, tra le tante, Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano e altri, Rv. 273269); che, in particolare, dal testo della sentenza risulta che l'organo giudicante di primo grado era il Tribunale di Locri e non quello di Reggio Calabria, indicazione che risulta solo in dispositivo e che la Corte che ha emesso la sentenza potrà emendare ex art. 130 cod. proc. pen.;

Considerato che la seconda doglianza, che deduce una violazione di legge nell'affermazione di penale responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione in luogo di quello di furto, risulta del tutto generica, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, co. 1 lett. d cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il P