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Ordinanza — n. 3615/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and proper citation of appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3615/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Sirchia Benedetto inadmissible due to a failure to meet specific procedural requirements. The appellant challenged the lower court's application of Article 648 of the Penal Code regarding the subjective element of the crime, but the court found the arguments merely repetitive and lacking concrete specificity. Consequently, the appeal was rejected because it failed to clearly link its grievances to the specific reasoning of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 368, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific grounds, fails to cite the relevant parts of the contested decision, or merely reproduces arguments already examined by the lower courts.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity subjective element recidivism procedural requirements ricettazione prove acquisite illegalmente causa illecita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 368, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
Art. 648 cod. pen.
E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 14/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo resa in data 25/06/2019, nei confronti di SIRCHIA BENEDETTO in relazione al reato di cui all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 14/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo resa in data 25/06/2019, nei confronti di SIRCHIA BENEDETTO in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRCHIA BENEDETTO nato a PALERMO il 16/11/1967 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 14/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo resa in data 25/06/2019, nei confronti di SIRCHIA BENEDETTO in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione art. 648 cod. pen., nonché la scorretta valutazione delle risultanze probatorie in relazione all'elemento soggettivo del reato, non è ammesso in questa sede poiché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria e, finanche, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata in punto di configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, laddove manchi qualsiasi giustificazione da parte dell'imputato in ordine alla provenienza dell'assegno, peraltro in linea con pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte]; ritenuto, pure, che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; osservato che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; valutato, altresì, che le doglianze difensive evocano presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi e imprecisi, quali sarebbero effettivamente le censure avanzate con i motivi d'appello e trascurate dalla Corte territoriale, invocando - invero - null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 e ss. della sentenza impugnata) e contestare n in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/