Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements supporting the generic grievance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was too generic and lacked specific factual elements. The appellant challenged the sentence's length without identifying the precise points of the lower court's reasoning that were allegedly flawed. The court ruled that under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, an appeal must specify the exact elements underlying the grievance to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds of complaint are not specific and fail to indicate the factual elements supporting the grievance, thereby preventing the appellate judge from identifying the reliefs raised.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELLONE GIOVANNI nato a BATTIPAGLIA il 03/01/1958 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 15 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Siena, in data 2 dicembre 2016, nei confronti di Mellone Giovanni in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine all'entità della pena irrogata, risulta del tutto generico a fronte della motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato la gravità del fatto; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Prej e