Italian Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of already rejected arguments by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Lorenzo Bifolchi inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower courts failed to apply the mitigating circumstance under Article 648 of the Penal Code, but this claim was already thoroughly examined and rejected by the appellate and trial courts. The Supreme Court ruled that since the lower courts provided sufficient reasoning to refute the defense's position, the current appeal merely repeats these previously dismissed points without new legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole purpose is to reiterate arguments already fully examined and rejected by the courts of first and second instance, lacking any new legal or factual basis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIFOLCHI LORENZO nato a PERUGIA il 10/08/1979 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 12/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca resa in data 22/03/2018, nei confronti di BIFOLCHI LORENZO in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione; di cui agli artt. 640 e 61 n. 2 cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione e di cui agli artt. 494, 61 n. 2 cod. pen. quanto al capo C) dell'imputazione. Premesso che l'istanza della difesa del ricorrente, avv. Cristiana Balducci, di rinvio dell'odierna udienza per impossibilità di accedere agli atti in ragione della difficoltà di contattare il precedente difensore deve essere disattesa seguendo l'attuale procedimento il rito della camera di consiglio non partecipata considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui al comma secondo dell'art. 648 cod. pen., non è ammesso in questa sede poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto delle ragioni per cui non ha ritenuto condivisibile la prospettazione della condotta nell'ipotesi più lieve di cui al comma secondo dell'art. 648 cod. pen. (considerato l'importo non minimale degli assegni ed il danno complessivo arrecato), così fornendo esaustiva ed articolata risposta alle doglianze difensive]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022 Il