Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds and failure to cite relevant case law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and pertinence. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability but failed to provide concrete arguments distinct from those already rejected by the appellate judges. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the statutory requirement for specific censure and ordered the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific grounds, pertinence, and a clear correlation between the arguments presented and the specific points of the contested decision.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALACEANU GABRIEL DRAGOS nato il 29/11/1992 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; n
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 30/11/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno resa in data 03/04/2017, nei confronti di BALACEANU GABRIEL DRAGOS in relazione al reato di cui agli artt.110, 648 cod. pen. e di cui all'art. 116, comma 15, D.L.vo 285/1992 Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto e l'erronea valutazione delle risultanze probatorie in relazione all'elemento soggettivo del reato, non è ammesso in questa sede poiché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria e - finanche - meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in punto di configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, laddove manchi qualsiasi giustificazione da parte dell'imputato in ordine alla provenienza dell'assegno, peraltro in linea con pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte]; ritenuto, pure, che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; osservato che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; valutato, altresì, che le doglianze difensive evocano presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi e imprecisi, quali sarebbero effettivamente le censure avanzate con i motivi d'appello e trascurate dalla Corte territoriale, invocando - invero - null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 e ss. della sentenza impugnata) e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/