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Ordinanza — n. 3611/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to prior review of sentencing arguments on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3611/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Marchetti inadmissible and ordered him to pay court costs. The sole ground of appeal challenged the sentencing reasoning regarding recidivism and continued offense penalties. The court ruled this argument was already adequately examined and dismissed by the lower courts with correct legal support.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the contested ground concerns the punitive treatment of the sentence and was already sufficiently and non-illogically examined by the court of first instance.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Sentencing Treatment Recidivism Penalty Continued Offense Punitive Treatment Review Court Costs Order lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHETTI ADRIANO nato a CAMAIORE il 21/02/1982 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 20/12/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca resa in data 04/10/2018, nei confronti di MARCHETTI ADRIANO in relazione al reato di cui all'art. 110, 640 cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e di cui agli artt. 110, 648, 61 n. 2 cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio in relazione all'aumento di pena per l'applicazione della recidiva e per effetto della continuazione, non è ammesso in questa sede poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in punto di dosimetria della pena]; ritenuto, altresì, che il predetto motivo è - peraltro - meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sull'applicazione della recidiva, attesi i numerosi precedenti penali specifici del prevenuto, "sintomatici di un'accentuata colpevolezza e di un'accresciuta pericolosità del medesimo" e pag. 4 della sentenza impugnata sull'aumento di pena per la continuazione, tenuto conto della particolare gravità della condotta truffaldina]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022 Il Co