Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements supporting the generic criticism of the penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Roberto Puma inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's sentencing under Article 635 of the Penal Code, alleging a defect in reasoning regarding his prior criminal record. The court ruled that the appeal failed because it was too generic and did not specify the factual elements underlying the criticism, violating the requirement of specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; The appeal must specify the factual elements supporting the criticism; a generic challenge without identified elements renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUMA ROBERTO nato a MAIDA il 21/04/1960 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 15 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Alessandria, in data 16 febbraio 2017, nei confronti di Pujia Roberto, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena irrogata, risulta del tutto generico a fronte della motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato il precedente penale del ricorrente per giungere, comunque, ad un ridimensionamento della sanzione rispetto a quella inflitta in primo grado, in misura non distante dal minimo edittale;
Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il P