Italian Court dismisses appeals for lack of specific grounds and failure to cite relevant case law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Nuara Vincenzo and Arceri Provvidenza inadmissible. The appellants challenged the lower court's finding of criminal responsibility but failed to provide specific grounds or cite relevant case law. Consequently, the court rejected the generic allegations of motivational defects and ordered the appellants to pay legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must be specific and cite relevant case law; generic allegations of motivational defects without concrete grounds or legal citations render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NUARA VINCENZO nato a PALERMO il 29/09/1991 ARCERI PROVVIDENZA nato a PALERMO il 30/12/1992 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 29/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo resa in data 11/04/2019, nei confronti di NUARA VINCENZO e ARCERI PROVVIDENZA in relazione al reato di cui agli artt. 110, 633 e 639 bis cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale dei prevenuti, non sono ammessi in questa sede poiché non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato, altresì, che le doglianze difensive contenute nei distinti ricorsi genericamente evocano presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi e imprecisi, quali sarebbero effettivamente le censure avanzate con i motivi d'appello e trascurate dalla Corte territoriale, invocando - invero - null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si vedano, in particolare, pagg. 2 e ss. della sentenza impugnata) e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022