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Ordinanza — n. 3607/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and repetition of already reviewed arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3607/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Barnaba Emiliano inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility, arguing a lack of specific grounds for conviction. The court rejected these claims because they were merely repetitive of arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate court with sufficient legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are not supported by concrete specificity and pertinence, or if they are merely reproductive of profiles already adequately examined and rejected by the judges of the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments criminal responsibility court costs minaccia contro le autorità tentata estorsione azione legale a scopo intimidatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARNABA EMILIANO nato a ROMA il 23/11/1980 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 21/02/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli resa in data 15/07/2021, ha confermato la condanna nei confronti di BARNABA EMILIANO in relazione al reato di cui agli artt. 337 e 56 — 629 connma primo cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio nnotivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto per i reati contestati, non sono ammessi in questa sede poiché non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria e, peraltro, finanche meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto del granitico compendio probatorio a carico del BARNABA, avvalorato dalla versione dei fatti fornita dalla p.o. (ritenuta pienamente attendibile), dalla coincidente deposizione dei testi escussi e da quella degli operanti, così fornendo esaustiva ed articolata risposta alle doglianze difensive]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022 Il Cons