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Ordinanza — n. 3606/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming factual discrepancy regarding evidence presentation in criminal trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3606/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Pisella's appeal inadmissible, rejecting his claim that the appellate court erred by finding no violation of defense rights. Pisella argued that the presentation of a photocopy of a bill instead of the original constituted a material fact different from the indictment, violating Article 521 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that this procedural difference did not alter the essential facts or compromise the defendant's defensive prerogatives, as the core accusation remained unchanged.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 521 cod. proc. pen.: A minor discrepancy in the presentation of documentary evidence, such as using a photocopy instead of the original, does not constitute a violation of defense rights if the essential facts of the accusation remain substantively identical.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defense rights violation documentary evidence presentation material fact discrepancy photocopy versus original Article 521 Code of Criminal Procedure procedural error dismissal copia di sicurezza

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 18 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pordenone, in data 13 luglio 2018, nei confronti di Pisella Giovanni, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod.
Art. 521 cod. proc. pen.
Rilevato che l'intero ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in relazione all'art. 521 cod.
art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 18 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pordenone, in data 13 luglio 2018, nei confronti di Pisella Giovanni, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 521 cod. proc. pen
Rilevato che l'intero ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in relazione all'art. 521 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISELLA GIOVANNI nato a PALERMO il 20/03/1944 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 18 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pordenone, in data 13 luglio 2018, nei confronti di Pisella Giovanni, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che l'intero ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in relazione all'art. 521 cod. proc. pen., per diversità del fatto materiale emerso in dibattimento rispetto a quello contestato nell'imputazione, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha escluso la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., evidenziando come la circostanza che l'incasso del vaglia fosse avvenuto mediante esibizione di una copia dello stesso anziché dell'originale non costituisse un fatto storico diverso da quello contestato nell'imputazione, che nulla aveva specificato sul punto, e dunque non vi fosse stata alcuna compromissione delle prerogative difensive, che la norma censurata mira a tutelare); che le argomentazioni che precedono superano ed assorbono anche il contenuto della memoria depositata;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre ide