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Ordinanza — n. 3605/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against criminal conviction for drug trafficking due to inadmissibility of grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3605/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Compierchio Duiio inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's confirmation of his conviction for drug trafficking and excessive sentencing, arguing flaws in the reasoning and lack of mitigating circumstances. The court rejected these arguments as merely repetitive of issues already thoroughly examined and dismissed by the trial and appellate judges with sound legal justification.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals are inadmissible when they merely reproduce grounds already adequately examined and dismissed by the lower courts with correct legal arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility repetitive grounds dismissal drug trafficking conviction sentencing severity review Court of Cassazione procedural bar costs of appeal attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMPIERCHIO DUILIO nato a CERIGNOLA il 19/01/1959 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 29/04/2021, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Foggia in data 22/01/2018 nei confronti di COMPIERCHIO DUILIO in relazione al reato di cui agli artt. 110, 61 n. 7 e 640 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla responsabilità penale del prevenuto, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 6 e ss. della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto del granitico compendio probatorio a carico del COMPIERCHIO, così fornendo esaustiva ed articolata risposta alle doglianze difensive]; ritenuto che il secondo motivo, con cui si deplora l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è ammesso in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive e risulta - peraltro - meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza in punto di dosimetria della pena e sugli elementi ostativi alla concessione delle invocate attenuanti]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022 Il