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Ordinanza — n. 3603/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3603/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3603/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRANTE PARRINO MARIA LUISA nato a CASTELVETRANO il 31/05/1984 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; i, La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 21 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Marsala, in data 26 febbraio 2020, nei confronti di Errante Parrino Maria Luisa, in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata a titolo di concorrente nel delitto a lei ascritto, ripropongono, peraltro del tutto genericamente, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi di vizi dal giudice di merito (Si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice, ribadendo la sussistenza di un contributo dell'imputata certamente rilevante in termini di concorso nella realizzazione della frode assicurativa, ha altresì correttamente escluso che l'art.642 cod. pen. configuri un reato proprio dell'assicurato);

Regesto Legislator

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art. 642 cod. pen; Ordinanza — n. 3603/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 642 cod. pen. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata a titolo di concorrente nel delitto a lei ascritto, ripropongono, peraltro del tutto genericamente, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi di vizi dal giudice di merito (Si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice, ribadendo la sussistenza di un contributo dell'imputata certamente rilevante in termini di concorso nella realizzazione della frode assicurativa, ha altresì correttamente escluso che l'art.642 cod. pen. configuri un reato proprio dell'assicurato);

Parole chiave

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truffa all'assicurazione sottrazione dei contributi d'assicurazione professioni del settore assicurativo partecipazione alle spese dell'assicurato contraente d'assicurazione assicurazione per conto di terzi

Disposizioni normative citate

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art. 642 cod. pen
La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 21 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Marsala, in data 26 febbraio 2020, nei confronti di Errante Parrino Maria Luisa, in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRANTE PARRINO MARIA LUISA nato a CASTELVETRANO il 31/05/1984 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; i,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 21 ottobre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Marsala, in data 26 febbraio 2020, nei confronti di Errante Parrino Maria Luisa, in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata a titolo di concorrente nel delitto a lei ascritto, ripropongono, peraltro del tutto genericamente, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi di vizi dal giudice di merito (Si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice, ribadendo la sussistenza di un contributo dell'imputata certamente rilevante in termini di concorso nella realizzazione della frode assicurativa, ha altresì correttamente escluso che l'art.642 cod. pen. configuri un reato proprio dell'assicurato);

Considerato che l'ultima doglianza dedotta, che censura la sentenza impugnata in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in ogni caso formulando argomenti generici comportanti valutazioni di merito sottratte al giudice deputato dall'ordinamento al loro esame; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che nulla deve statuirsi in favore della parte civile Allianz Viva s.p.a. tenuto conto dell'assenza di conclusioni idonee ad apportare un qualunque contributo processuale;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese della parte civile. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre