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Ordinanza — n. 3602/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3602/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3602/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVARA EMANUELE nato a CASTELVETRANO il 06/04/1984 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 27/09/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala resa in data 18/12/2019, nei confronti di FAVAFtA EMANUELE in relazione al reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 110 e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, non è ammesso in questa sede poiché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria e - peraltro - meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto del granitico compendio probatorio a carico del FAVARA, avvalorato dalla ricostruzione degli operanti e dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, nonché dal tentativo di fuga del medesimo e dalla carenza di alcuna spiegazione in ordine alla disponibilità dell'automobile, così fornendo esaustiva ed articolata risposta alle doglianze difensive]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3602/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 99, comma quarto, 110 e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, non è ammesso in questa sede poiché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria e - peraltro - meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto del granitico compendio probatorio a carico del FAVARA, avvalorato dalla ricostruzione degli operanti e dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, nonché dal tentativo di fuga del medesimo e dalla carenza di alcuna spiegazione in ordine alla disponibilità dell'automobile, così fornendo esaustiva ed articolata risposta alle doglianze difensive]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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prove acquisite illegalmente favoreggiamento causa illecita ricettazione partecipazione al reato fine di indebito profitto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVARA EMANUELE nato a CASTELVETRANO il 06/04/1984 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 27/09/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala resa in data 18/12/2019, nei confronti di FAVAFtA EMANUELE in relazione al reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 110 e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, non è ammesso in questa sede poiché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria e - peraltro - meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto del granitico compendio probatorio a carico del FAVARA, avvalorato dalla ricostruzione degli operanti e dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, nonché dal tentativo di fuga del medesimo e dalla carenza di alcuna spiegazione in ordine alla disponibilità dell'automobile, così fornendo esaustiva ed articolata risposta alle doglianze difensive]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022 Il Cons