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Ordinanza — n. 3600/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on illegal occupation case, ruling prescription period starts only when occupant leaves the property.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3600/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Fauci Stefania inadmissible, rejecting her claim that the crime of illegal occupation had expired. The court found that the victim only re-entered the illegally occupied building in 2017, meaning the permanent nature of the offense meant the prescription period began only at that time. Consequently, the prosecution remained valid as the statutory time limit had not yet passed since the alleged violation started in 2013.

Regesto Legislator

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Art. 633, 639-bis cod. pen.; The prescription period for crimes of illegal occupation commences only when the occupant ceases to occupy the property and the victim regains possession, not from the initial act of intrusion.

Parole chiave

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illegal occupation prescription period permanent offense victim re-entry criminal appeal Corte di Cassazione statutory limitation intervenuta prescrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 633 cod. pen.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 9 dicembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 18 dicembre 2019, nei confronti di Fauci Stefania, in relazione al reato di cui all'art. 633, 639-bis cod.
Art. 639-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello Anna Maria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAUCI STEFANIA nato a PALERMO il 20/12/1979 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 9 dicembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 18 dicembre 2019, nei confronti di Fauci Stefania, in relazione al reato di cui all'art. 633, 639-bis cod. pen. Osservato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, risulta manifestamente infondato, in quanto, come emerge dalle risultanze probatorie, la persona offesa era riuscita a rientrare nell'immobile illecitamente occupato solo nel 2017, come precisato a fg. 1 della sentenza impugnata;

Considerato che, stante la natura permanente del delitto contestato, che determina un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio (così, Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello Anna Maria, Rv. 277929) che, per quanto detto, deve farsi risalire al 2017 a fronte di un accertamento della violazione che aveva avuto inizio nel 2013 come indicato nel capo di imputazione; Rilevato che, dunque, il termine di prescrizione del reato non risulta essere ancora decorso; che le considerazioni appena svolte assorbono e superano ogni altra argomentazione difensiva anche in relazione al contenuta della memoria depositata;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres