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Ordinanza — n. 3599/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for counterfeit vehicle documents as inadmissible due to generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3599/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Borcoi Constantin's appeal against the Bari Court of Appeal's confirmation of his conviction for the crime of receiving counterfeit vehicle documents inadmissible. The appellant raised generic complaints regarding legal violations and sentencing without specific arguments, which the lower court had already adequately addressed. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal based on generic allegations of legal violation or lack of motivation is inadmissible when the lower court has sufficiently addressed the specific grounds in its reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds receiving counterfeit documents lack of motivation procedural costs uso di un documento falso falsificazione di monete prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 12 maggio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 12 settembre 2018, nei confronti di Borcoi Costantin, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 12 maggio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 12 settembre 2018, nei confronti di Borcoi Costantin, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORCOI CONSTANTIN nato il 14/02/1980 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 12 maggio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 12 settembre 2018, nei confronti di Borcoi Costantin, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta, peraltro del tutto genericamente, una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata ha difatti evidenziato come il rinvenimento nella disponibilità dell'imputato della carta di circolazione contraffatta potesse certamente integrare il delitto di ricettazione, anche in considerazione della mancata giustificazione circa detto possesso;

Considerato che la seconda doglianza, che lamenta un vizio di motivazione con riferimento alla pena irrogata al prevenuto e al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena appare manifestamente infondata, avendo il secondo giudice motivato sul punto in maniera più che sufficiente, anche alla luce della censura dedotta nell'atto di appello assolutamente generica; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre if en