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Ordinanza — n. 3598/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements in the grounds of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3598/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Zangrandi Fabrizio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for receipt under Article 648 of the Penal Code, alleging a defect in the lower court's reasoning regarding subjective intent. The court rejected this generic criticism because the appeal failed to specify the factual elements supporting the complaint, violating the requirement of particularity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; The grounds of a cassation appeal must specifically identify the factual elements underlying the criticism; a generic attack on the reasoning without pointing to specific facts renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specificity of grounds requirement Article 581 Code of Criminal Procedure receipt crime subjective element generic criticism rejection ricettazione prove acquisite illegalmente rifiuti elettronici

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 22 giugno 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Piacenza, in data 22 febbraio 2013, nei confronti di Zangrandi Fabrizio, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 22 giugno 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Piacenza, in data 22 febbraio 2013, nei confronti di Zangrandi Fabrizio, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANGRANDI FABRIZIO nato a PIACENZA il 06/04/1964 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 22 giugno 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Piacenza, in data 22 febbraio 2013, nei confronti di Zangrandi Fabrizio, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la decisione di appello per vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta - che ha richiamato una specifica testimonianza - non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle