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Ordinanza — n. 3595/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and non-compliant with admissibility requirements under criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3595/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's confirmation of a criminal conviction for property damage, arguing for specific statutory aggravations and sentencing leniencies. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge without addressing new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must present new substantive arguments; generic reiteration of previously rejected points renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility generic grounds rejection reiteration of prior rulings court costs and fines property damage conviction grave intralcio alla circolazione infrazione qualificata violazione del divieto di sosta

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 635 cod. pen
del Tribunale di Rimini, in data 6 febbraio 2018, nei confronti di Sirianni Salvatore, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
268626); Considerato che anche le rimanenti doglianze, che lamentano il mancato riconoscimento dell'istituto ex art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 55227 del 07/12/2016
Sez. 4, n. 55227 del 07/12/2016, Giusto, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRIANNI SALVATORE nato a CARLOPOLI il 23/01/1948 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 9 marzo 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Rimini, in data 6 febbraio 2018, nei confronti di Sirianni Salvatore, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha escluso l'aggravante ex art. 625 n. 7 cod. pen. (in relazione all'art. 635, comma secondo cod. pen.), risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha difatti riconosciuto la circostanza dell'esposizione alla pubblica fede, evidenziando come l'auto oggetto del danneggiamento si trovasse in luogo aperto al pubblico e non costantemente custodito (sul punto, v.

Sez. 4, n. 55227 del 07/12/2016, Giusto, Rv. 268626); Considerato che anche le rimanenti doglianze, che lamentano il mancato riconoscimento dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen., e un vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, oltre ad essere del tutto generiche, si limitano a riproporre questioni sulle quali la corte di appello ha fornito adeguata risposta, non confrontandosi così con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres *en