Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new arguments regarding late complaint filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had already rejected the complaint's delay based on the victim's full awareness of the fraud on November 19, 2015, making the February 2016 filing timely. The cassation court found the appellant's arguments merely repetitive of issues already correctly resolved by the appellate and trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.c.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the contested grounds are merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the lower courts with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVORETTI DANIELE nato a MORCIANO DI ROMAGNA il 15/09/1967 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 20 aprile 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini, in data 17 luglio 2019, nei confronti di Savoretti Daniele, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine alla tardiva proposizione della querela, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha ricostruito la vicenda, fissando correttamente il dies a quo per la proposizione della querela nel momento di piena consapevolezza, da parte della persona offesa, della frode subìta, ossia con la conoscenza della contraffazione dell'attestazione di deposito il 19.11.2015, così evidenziandone la tempestività in quanto proposta il 19.2.2016);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'il ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres.dente