Ordinanza — n. 3591/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDONI MORENO nato a AARAN( SVIZZERA) il 09/08/1962 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 9 giugno 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini, in data 18 luglio 2012, nei confronti di Baldoni Moreno, in relazione al reato di cui all'art. 56, 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata ha ampiamente argomentato in ordine all'impossibilità di escludere la recidiva contestata, evidenziando come il reato in questione fosse evocativo di una rinnovata, spiccata pericolosità sociale rispetto ai plurimi precedenti penali ed alla natura degli stessi, così da dimostrare l'assoluta indifferenza del prevenuto rispetto alle precedenti condanne;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 3591/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDONI MORENO nato a AARAN( SVIZZERA) il 09/08/1962 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 9 giugno 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini, in data 18 luglio 2012, nei confronti di Baldoni Moreno, in relazione al reato di cui all'art. 56, 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata ha ampiamente argomentato in ordine all'impossibilità di escludere la recidiva contestata, evidenziando come il reato in questione fosse evocativo di una rinnovata, spiccata pericolosità sociale rispetto ai plurimi precedenti penali ed alla natura degli stessi, così da dimostrare l'assoluta indifferenza del prevenuto rispetto alle precedenti condanne;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre ente