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Ordinanza — n. 3590/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal sentencing for lack of specific grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3590/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Maria Jablanica and Valentina Ahmetovic inadmissible. Jablanica's claim regarding excessive sentencing was rejected as it falls within the trial judge's discretionary power under the Penal Code, while Ahmetovic's appeal was dismissed for being too generic to allow judicial review. Consequently, both appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, co. 1 lett. d cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals challenging criminal sentencing are inadmissible if they merely request a new evaluation of the penalty's appropriateness, as this discretion belongs to the trial judge, and are inadmissible if the grounds cited are too generic to enable the reviewing court to exercise its supervisory function.

Parole chiave

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criminal sentencing discretion inadmissible appeal lack of specific grounds procedural defect Italian Penal Code modalità di calcolo dell'ammenda motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 581, co. 1 lett. d cod. proc. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Considerato, in ogni caso, che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se essa sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 56, 628 cod. pen.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 18 maggio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini, in data 18 novembre 2014, nei confronti di Jablanica Maria e Ahmetovic Valentina, in relazione al reato di cui all'art. 56, 628 cod.
art. 133 cod. pen
Considerato, in ogni caso, che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se essa sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
pen., e che dunque è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro
le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 3ABLANICA MARIA nato a BOLOGNA il 24/09/1980 AHMETOVIC VALENTINA nato a RIMINI il 09/03/1988 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 18 maggio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini, in data 18 novembre 2014, nei confronti di Jablanica Maria e Ahmetovic Valentina, in relazione al reato di cui all'art. 56, 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse della Jablanica, che contesta una violazione di legge, nonché una carenza di motivazione, in ordine al mancato contenimento della pena nei limiti edittali, è manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), che - nel caso di specie - non ricorre avendo la Corte valorizzato il ruolo da protagonista rivestito dalla ricorrente nella perpetrazione del reato;

Considerato, in ogni caso, che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se essa sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Osservato che l'unica doglianza dedotta nel ricorso presentato nell'interesse dell'Ahmetovic, che censura la sentenza impugnata per carenza di motivazione, risulta del tutto generica, in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, co. 1 lett. d cod. proc. pen.;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. ),- Così deciso I'll ottobre 2022 Il Consigliere estensor