Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it merely re-cites facts already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Clemente Elio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower courts had already convicted Elio of receipt based on the victim's statements and financial evidence, which the appellate court upheld. The Supreme Court rejected the appeal because the sole ground of complaint merely repeated factual criticisms that had been properly addressed and dismissed by the judges of first and second instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is a reiteration of factual criticisms already adequately examined and rejected by the court of first instance, lacking any new legal argument or distinct factual basis.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENTE ELIO nato a SAN MARTINO VALLE CAUDINA il 09/10/1965 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 1 marzo 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Benevento, in data 19 gennaio 2021, nei confronti di Clemente Elio, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, oltre che fondato su censure in punto di fatto, non sindacabili, pertanto, in questa sede, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha infatti logicamente individuato nelle dichiarazioni rese dalla persona offesa, nonché nei riscontri oggettivi presenti sull'assegno e nell'assenza di alcuna plausibile giustificazione fornita dall'imputato circa la disponibilità dello stesso, solidi elementi per ritenere questi autore della ricettazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi ente