Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for extortion threats and security measures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming a conviction for extortion threats and the continuation of security measures. The court ruled that the first ground was merely a complaint on facts already resolved, while the second ground lacked specific grounds for re-examining social danger.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings must be based on violations of law or specific defects in reasoning; mere complaints on facts or general assertions of social danger without specific grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZACCONE PAOLO nato a NAPOLI il 16/04/1994 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 2 novembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Udine, in data 18 maggio 2021, nei confronti di Zaccone Paolo, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, ampiamente affrontate e superate dalla sentenza impugnata nella parte in cui ha precisato la sussistenza di condotte a contenuto minaccioso di natura estorsiva e la prosecuzione dei comportamenti anche dopo l'allontanamento da casa Considerato che il secondo motivo di impugnazione, che censura la decisione di secondo grado nella parte in cui non ha revocato la misura di sicurezza in essere, ritenendo sussistente la pericolosità sociale dell'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice, peraltro in assenza di alcuna specifica censura avanzata con l'atto di appello volta ad un riesame della pericolosità sociale, a pagina 6 della sentenza impugnata ha compiutamente individuato le ragioni della permanenza dei presupposti della libertà vigilata, applicata solo pochi mesi prima;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres