Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for theft, ruling arguments inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Antonio Pittalis inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged his conviction for theft under Article 640 of the Penal Code, arguing flaws in the lower court's reasoning and excessive sentencing. The court rejected these claims as mere complaints lacking specific factual errors or relevant to the scope of judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; The appeal is inadmissible when it consists solely of complaints regarding factual evaluation or excessive sentencing without identifying specific procedural distortions or raising issues pertinent to the scope of the court of cassation's review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITTALIS ANTONIO nato a SASSARI il 07/02/1968 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 20/01/2022, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Vasto in data 04/09/2020 nei confronti di PITTALIS ANTONIO in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla responsabilità penale del prevenuto, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; ritenuto che il secondo motivo - con cui si deplora l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della recidiva reiterata - non è ammesso in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione [si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata], nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive e risulta - peraltro - generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza in punto di dosimetria della pena]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022 Il C